autocertificazione per le operazioni a premio, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio


 

c.m. 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, Ministero delle Attività Produttive

 

Mentre per i concorsi a premio il Regolamento prescrive l’invio di una apposita preventiva comunicazione al Ministero delle attività produttive, per le operazioni a premio, l’art. 10, c. 3, D.P.R. 26.10.2001, n. 430, pone a carico dei promotori solo l’obbligo della redazione dell’apposito regolamento della manifestazione, che deve essere “autocertificato” con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante dell’impresa promotrice, o suo delegato.

 

Il regolamento “autocertificato” deve essere conservato presso la sede dell’impresa promotrice per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.

 

Così come per i concorsi, anche per le operazioni a premio il regolamento va redatto anteriormente alla data di inizio dello svolgimento della promozione.

 

Non essendo il promotore obbligato a darne preventiva comunicazione, per ovviare ad eventuali manomissioni o sostituzione del medesimo, le modalità in esso previste e la data certa di redazione dovranno essere certificate con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che deve essere resa e sottoscritta dal promotore dinanzi al pubblico ufficiale sia esso notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco, considerato che si tratta di un atto che non viene acquisito da una pubblica amministrazione ma conservato unicamente dal dichiarante.

 

Tutte le successive modifiche apportate al regolamento andranno anch’esse certificate con le stesse modalità e conservate, unitamente al regolamento originario, dall’impresa promotrice.